Legittimazione passiva di Intesa San Paolo nei contenziosi con le Banche venete e irrilevanza degli artt 105 L.F. e 80 TUB
Tribunale di Pordenone, sentenza n. 181/2020 (G.I. Dott.ssa C.I. Risolo)
L′art. 105 L.F. è limitato ai casi di "esercizio provvisorio dell′impresa fallita" e dunque non appare applicabile alla diversa ipotesi di liquidazione coatta amministrativa: Per quanto riguarda, invece, l′art. 80 TUB si osserva che il rinvio ivi previsto è limitato alle sole disposizioni della Legge Fallimentare relative alla liquidazione coatta: la norma, infatti, disciplina unicamente la liquidazione coatta prevedendola come unica procedura a cui le banche possono essere assoggettate. Ad ulteriore conferma dell′inapplicabilità degli artt. 105 L.F. e 80 TUB, vi è la lettera dell′art. 90 TUB (che disciplina la cessione dell′azienda da parte dei commissari liquidatori): al comma 2, vi si legge "il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo, [...]. Si applicano le disposizioni dell′art. 58". L′art. 58 ivi richiamato, prevede espressamente quale responsabile dei debiti il cessionario. Dunque, se il cessionario risponde delle passività (sebbene solo di quelle previamente accertate nello stato passivo della ceduta) e trascorsi tre mesi lo fa addirittura in via esclusiva, si può affermare che con la cessione si trasferiscono anche le passività e non solo le attività.