Legittimazione passiva di Intesa San Paolo nei contenziosi con le Banche venete a seguito di loro ammissione alla liquidazione coatta amministrativa
Tribunale di Pordenone, sentenza n. 181/2020 (G.I. Dott.ssa C.I. Risolo)
La legittimazione passiva in capo a Banca Intesa appare sussistere alla luce degli artt. 3.1.2. lett. b), vii, e 3.1.4 lett. b), vi del contratto di cessione. Tali norme prevedono la cessione del cd. "contenzioso pregresso", in sostanza le cause civili per cui sia già stato notificato o depositato l′atto introduttivo e, all′interno dello stesso, individuano il sottoinsieme delle cause che, sia pur pendenti al momento della cessione, devono ritenersi escluse dal contenzioso pregresso ("le controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e da cd. "incentivi Welfare"). Dalla lettura ragionata delle norme si può ritenere quindi che i creditori (esclusi quelli subordinati), per titoli riconducibili all′attività bancaria, che abbiano iniziato delle cause nei confronti delle banche (poi ammesse alla LCA) prima della cessione abbiano (o meglio, abbiano avuto) pieno titolo per riassumere il giudizio nei confronti di Intesa San Paolo.